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Il 30 luglio scade il termine per regolarizzare la posizione dei contribuenti che, pur avendo i requisiti richiesti dalla  normativa, non hanno optato per il nuovo regime dei minimi.

In cosa consiste la regolarizzazione?

Il 30 maggio 2012 è stata pubblicata la circolare 17/E dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito varie questioni inerenti  il nuovo regime dei minimi. Nella circolare si è anche specificato che i contribuenti hanno sessanta giorni di tempo  dall’emanazione della stessa per poter cambiare la scelta operata in sede di apertura della partita Iva.

I sessanta giorni scadono il 29 luglio. Essendo domenica il termine viene automaticamente spostato al 30 dello stesso mese. Questa possibilità è stata fornita dall’Agenzia per ovviare alle problematiche dovute alla forte incertezza sulla  possibilità di adesione a questo nuovo regime fiscale.
Ricordo infatti che i criteri per adottare il nuovo regime dei minimi sono diventati più stringenti rispetto a quello che è  diventato il ‘vecchio regime dei minimi’. Puoi verificare gli stessi leggendo questo articolo.

Quali problemi vi sono stati?

Una forte incertezza si è avuta sicuramente per tutti quei contribuenti che hanno emesso ricevute di prestazione occasionale nel 2011 ed hanno poi aperto la partita Iva nel 2012 senza aderire al regime di vantaggio, credendo che l’emissione di tali ricevute costituisse un impedimento. Come ho già avuto modo di scrivere tempo addietro (e come  esplicitato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate) l’aver conseguito tale tipologia di redditi non costituisce un ostacolo.
E’ stato altresì specificato che chi ha avuto partecipazione in società di persone come accomandante ed abbia cessato la
stessa prima dell’apertura della partita Iva poteva scegliere il regime dei minimi.
Consiglio vivamente di leggere il documento perché può chiarire molti dubbi.

Ho aperto la partita Iva nel 2012, cosa faccio?

Per quanti hanno aperto la partita Iva nel 2012 senza aver specificato la volontà di applicare il regime fiscale in parola si  dovrà barrare la casella denominata’Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità  previsto dall’art.27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n.98′ nel quadro B del modello AA9/11 per la variazione  dei dati fiscali.

Chi ha già emesso fatture con applicazione dell’imposta dovrà emettere delle note di variazione per per stornare le  fatture precedenti ed emettere i documenti secondo le regole del nuovo regime dei minimi.

E se ho iniziato l’attività prima del 2012?

Riporto dalla circolare: Coloro che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e intendono  transitare, dal 1° gennaio 2012, nel regime fiscale di vantaggio per il periodo residuo:

  • se hanno applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime dei contribuenti minimi non sono tenuti ad alcuna specifica  comunicazione per l’accesso al regime fiscale di vantaggio ma possono, comunque, presentare il modello AA9;
  • se hanno applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di  cui all’art. 13 della legge n. 388 del 2000, devono revocare l’opzione a suo tempo effettuata, come disposto dal  provvedimento del 14 marzo 2001 che da attuazione alla legge n. 388 del 2000; a tal fine, presentano la dichiarazione di  variazione dati barrando la relativa casella R nel modello AA9. Non sono obbligati a comunicare l’adesione al regime  fiscale di vantaggio ma possono comunque farlo contestualmente, con lo stesso modello; per agevolare il contribuente,  se questo comunica l’adesione al regime fiscale di vantaggio senza comunicare espressamente la revoca del precedente  regime, tale revoca viene comunque operata automaticamente.
  • se hanno applicato il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, devono comunicare la  revoca del regime precedentemente applicato presentando, insieme alla dichiarazione per i redditi conseguiti nell’anno  d’imposta 2012 ed entro gli stessi termini, il quadro VO della dichiarazione Iva allegandolo al modello Unico 2013  (comunicazioni delle opzioni e delle revoche), conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 442  del 1997). Tali soggetti non hanno l’obbligo di presentare il modello AA9 per comunicare l’adesione al regime fiscale di  vantaggio, ma ne hanno, comunque, facoltà.

 

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