L’articolo 7 del Decreto Semplificazioni (D.L. 5/12) prevede che la scadenza dei documenti di riconoscimento emessi o rinnovati dopo il 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni) non coinciderà più con la data del rilascio del documento stesso ma con la data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza originaria.
La Circolare n.7/12 del 20 luglio del Ministero della Funzione Pubblica ha chiarito alcuni aspetti legati al rinnovo dei documenti di riconoscimento. In particolare, la disposizione si applica anche alle patenti di guida perché: ‘La coincidenza della data di scadenza della patente con quella di nascita del titolare non si pone dunque in contrasto con l’ordinamento comunitario, atteso che la direttiva fissa unicamente il limite massimo del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza.’.
La stessa Circolare però ci informa che la disposizione si applica alle patenti AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria, non si applica invece alle patenti di categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio reso dalla Commissione medica legale.
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