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Dal 1 febbraio è in vigore la Legge 97/2013 che prevede l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% sui bonifici esteri operata dagli istituti di credito. La ritenuta si applica nei casi in cui i bonifici interessino redditi di capitale e redditi diversi. Confronta il mio articolo al riguardo per l’elenco completo dei redditi assoggettati a ritenuta d’acconto: Ritenuta del 20% sui bonifici esteri.

Esame UE dell’applicazione della ritenuta d’acconto sui bonifici esteri

La Commissione Europea sta valutando se l’applicazione della ritenuta automatica sui bonifici esteri non leda il diritto alla libera circolazione di merci e capitali all’interno dell’Unione Europea e se quindi sia in linea con le regole europee.

Il problema rilevante riguarda il fatto che esiste un’ampia casistica di redditi a cui applicare la ritenuta d’acconto ma tra di essi non rientrano i bonifici che vengono percepiti nell’ambito di attività d’impresa o di lavoro autonomo. In questi casi l’onere di comunicare la non applicazione della ritenuta spetta ai contribuenti, mediante una lettera di cui non esiste un modello standard.

La comunicazione, in forma libera, deve necessariamente contenere dati essenziali quali:

  1. i dati del soggetto proponente;
  2. i riferimenti del bonifico estero;
  3. le norme di riferimento;
  4. durata temporale dell’autocertificazione;
  5. eventuali allegati (visura camerale, certificato di attribuzione della partita Iva, quadro RW o certificazione di non compilazione del quadro RW).

 

Autocertificazione obbligatoria per lavoratori autonomi ed imprenditori

La ritenuta viene automaticamente riscossa dagli istituti di credito quindi il contribuente deve attivarsi in tempo per dimostrare i casi in cui non si deve applicare. In caso contrario, vi sarebbe l’ulteriore difficoltà di cercare di recuperare le somme in un secondo momento, tramite la dichiarazione dei redditi (ma non esiste ad oggi ancora una casella apposita per segnalare il recupero delle somme) o con apposita istanza. L’istanza per il recupero delle somme deve essere necessariamente presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’applicazione della ritenuta d’acconto.

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