Dal 1 febbraio le banche trattengono una ritenuta del 20% sui bonifici che provengono dall’estero per i redditi di capitale o redditi che provengono da attività estere di natura finanziaria destinati a persone fisiche (in fondo all’articolo pubblico un elenco delle attività per le quali è prevista la ritenuta d’acconto).
Queste ritenute vengono scorporate dagli importi dei bonifici automaticamente quindi i contribuenti devono dimostrare e comunicare preventivamente che tali bonifici non sono per compensi che hanno natura reddituale e sugli stessi non si deve scomputare il 20%.
La ritenuta del 20% sui bonifici esteri
La ritenuta sui bonifici esteri è prevista dall’articolo 4, comma 2, del Decreto legge n. 167/90 (modificato dalla Legge 97/2013). L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento, il n. 151663 del 2013, in cui sono spiegate le modalità d’attuazione.
In pratica, per i bonifici in arrivo dall’estero se ne presume la natura reddituale, nello specifico di redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria per la quale è prevista una trattenuta a titolo di ritenuta d’acconto pari al 20% della cifra. La banca verserà allo Stato la ritenuta entro il 16 del mese successivo ed il contribuente in seguito potrà recuperarla nella dichiarazione dei redditi.
Esonero dall’applicazione della ritenuta
I contribuenti possono richiedere che non venga applicata la ritenuta d’acconto sui bonifici mediante un’autocertificazione da consegnare agli istituti di credito in cui si attesti che i pagamenti non hanno natura reddituale ma patrimoniale.
La ritenuta non si applica nel caso in cui i bonifici siano per pagamenti in favore di persone fisiche quali lavoratori autonomi o imprenditori e quindi le cifre costituiscano compensi e ricavi derivanti dalle loro attività lavorative.
Anche in questo caso ritengo però che si debba preventivamente avvisare il proprio istituto di credito per evitare che venga impropriamente applicata la ritenuta d’acconto.
Come fare se viene erroneamente applicata la ritenuta?
Il contribuente ha tempo fino al 28 febbraio dell’anno successivo per presentare domanda alla propria banca perché restituisca le somme impropriamente trattenute, eventualmente si può presentare richiesta di rimborso all’Amministrazione finanziaria.
Tutto liscio come l’olio? No, ormai siamo abituati all’entrata in vigore di norme per le quali mancano indicazioni esaustive sul da farsi. In questo caso non è chiaro il periodo temporale in cui vale l’autocertificazione di non applicazione delle ritenute sui bonifici. Ne basta una o la stessa deve essere presentata all’inizio di ogni anno? Cosa ancora più importante, manca un modello standard di certificazione da presentare agli uffici, quindi ritengo che i funzionari degli istituti di credito possano chiedere documenti diversi e verificare caso per caso il da farsi…
Elenco dei redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente
-Interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;
– importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un sogge tto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;
– compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
– tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
– plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
– plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
– redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR;
– redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR;
– redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR;
– plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
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