Il 5 luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 47/E con oggetto “Ritenute d’acconto di cui all’art. 25 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuate sui bonifici emessi in favore dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98″.
Cosa prevede la Risoluzione 47/E?
Il documento esamina i bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico. Viene chiarito che i contribuenti che hanno aderito al regime per l’imprenditoria giovanile non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto. Tali soggetti devono aver rilasciato a banche o uffici postali la dichiarazione di non assoggettamento a ritenuta d’acconto, nel caso in cui le banche o le poste abbiano comunque effettuato le trattenute queste ultime possono essere scomputate nell’Unico 2013.
Indicazioni operative
Per lo scomputo delle ritenute erroneamente trattenute da banche e poste si dovrà:
- valorizzare con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”;
- riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese. Le ritenute di cui trattasi dovranno essere indicate nella colonna 2 del predetto rigo RS33, esclusivamente nel primo modulo del quadro RS, e non dovrà essere compilata la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio;
- le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno così essere scomputate nel quadro LM, al rigo LM13,oppure nel quadro RN, al rigo RN32 colonna 4.
Inutile dire che la risoluzione è giunta in ritardo e che di certo non agevola il lavoro sui dichiarativi. Vorrei però porre l’attenzione sul fatto che nel documento si parla esplicitamente delle ritenute di cui all’art. 25 del D.L. 78/2010 e cioé le ritenute applicate da banche e poste al momento di effettuazione dei bonifici sulle ristrutturazioni edilizie e non delle ritenute d’acconto applicate per errore ai lavoratori autonomi nel regime dei minimi.
Ritenute applicate ai lavoratori autonomi
Nel documento non si parla delle ritenute d’acconto applicate ai lavoratori autonomi in regime imprenditoria giovanile, pertanto nel caso in cui si sia erroneamente applicata questa trattenuta sembra che possa essere possibile solo la richiesta di rimborso della cifra all’Agenzia delle Entrate. Tale richiesta è prevista dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in tema di ‘Rimborso di versamenti diretti’.
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