Il 18 giugno costituisce il termine per il pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio
(il termine potrà differire in caso di proroga della scadenza per i versamenti delle tasse al 9 luglio).
Aggiornamento: La proroga dei termini di versamento di Unico 2012 si applica anche per il versamento del diritto annuale, la cui scadenza slitta al 9 luglio 2012. La proroga non vale per le imprese che si iscrivono nel corso del 2012 perché il versamento in tal caso deve essere effettuato entro i 30 giorni dalla domanda di iscrizione al Registro Imprese.
Chi deve versare?
Il diritto deve essere versato sia dalle imprese che risultano iscritte oppure annotate nel Registro delle Imprese dall’inizio dell’anno sia dalle imprese che si iscrivono al Registro nel corso dell’anno stesso. Il pagamento deve essere effettuato quindi anche dalle società in liquidazione, dalle imprese che risultano inattive o che abbiano cessato l’attività nel corso dell’anno.
Le società che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre 2011 e che hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro la fine di gennaio di quest’anno non dovranno versare il diritto annuale per il 2012. Questo vale anche per le società che al 31 dicembre risultavano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, per le cooperative che siano state sciolte con provvedimento dell’Autorità Governativa (sempre entro il 31 dicembre 2011).
Quanto e come si paga?
L’importo da corrispondere alle Camere di Commercio varia in base alla natura dell’impresa e alla presenza o meno di sedi secondarie, che scontano un ulteriore diritto pari al 20% del tributo dovuto per la sede principale. Consiglio sempre di consultare le pagine internet delle Camere di Commercio in cui si trovano le sedi delle società che devono corrispondere il diritto annuale per verificare che non vi siano state variazioni degli importi da pagare.
Questo è il link al Portale delle Camere di Commercio italiane, in basso a sinistra c’è un utile campo di ricerca che collega ai siti delle Camere di Commercio provinciali: http://www.camcom.gov.it/
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 telematico da parte dell’impresa oppure tramite la delega ad un intermediario abilitato. Si compila la sezione ‘IMU ed altri tributi locali’ oppure la sezione ‘ICI ed altri tributi locali’ se si utilizzano ancora i vecchi modelli (o un software di compilazione non aggiornato).
Se si paga entro il 18 luglio si deve aggiungere uno 0,40% in più al diritto. Si può infine provvedere al ravvedimento breve se non si paga entro i termini suddetti, applicando la sanzione in misura del 3,75% e degli interessi, con maturazione giorno per giorno, calcolati al tasso legale annuo del 2,5%.
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