La scheda carburante non è necessaria per gli acquisti effettuati con carte di credito, di debito o prepagate. Questo è stato chiarito con la Circolare 42/E dell’Agenzia delle Entrate.
Vi è una specifica disciplina che riguarda le operazioni di acquisto di carburanti da parte dei titolari di partita IVA che risale al D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 in materia di certificazione delle operazioni. Nel decreto si disciplina l’acquisto dei carburanti prevedendo che al posto delle fatture, le operazioni in essere possono essere definite da schede contenenti tutti i dati delle operazioni stesse.
Il D.M. 7 giugno 1977 ha posto in essere la disciplina attuativa della scheda carburante e successivamente il DPR n. 444 del 10 novembre 1997 ha modificato le regole di redazione della scheda, perché solo con una corretta compilazione della scheda carburante si può portare in detrazione l’IVA.
Elementi delle scheda carburante che non devono mancare sono:
- data del rifornimento;
- prezzo pagato;
- dati del gestore (sostituibili con il timbro) e firma dell’addetto all’impianto.
In più, per le imprese e non per i professionisti, è obbligatorio indicare il numero di km percorsi per attestare la coerenza degli stessi con le spese effettuate per i rifornimenti di carburante.
Con il Decreto Sviluppo (D.L. n. 70 del 13 maggio 2011) si è stabilito che: “In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.
Chi paga il rifornimento di carburante con carta di credito, carta di debito o carta prepagata è quindi esonerato dalla redazione della scheda carburante, mentre chi paga con mezzi diversi dovrà necessariamente compilare il documento.
[warning_box]Nota bene:
La norma esonera dall’obbligo di compilazione della scheda solo coloro che effettuano tutti gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, quindi chi effettua pagamenti anche mediante contanti dovrà certificare tutte le operazioni (di uno stesso periodo d’imposta) compilando le schede carburante. I due metodi infatti sono tra loro alternativi.
Non è però necessario che la carta sia dedicata esclusivamente al pagamento di rifornimenti perchè è stato specificato che: ‘…considerato che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta, la carta utilizzata per l’acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale…’.[/warning_box]
Come documento l’acquisto di carburante con carta di credito?
E’ di fondamentale importanza documentare l’acquisto di carburante anche se non effettuato in contanti perché solo così si potrà detrarre l’IVA. Il contenuto ‘minimo’ perché possa essere riconosciuta la detrazione è il seguente:
- la carta deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione;
- l’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta deve riportare la data d’acquisto, il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo.
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