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La Cassazione, con  sentenza del 28 luglio, ha stabilito che la polizia tributaria,  senza l’autorizzazione della Procura della Repubblica, non può aver accesso  a locali destinati sia alla sede aziendale che all’abitazione privata, se esistono punti di accesso tra le sedi.

Con tale sentenza si è ribadito che è necessaria l’autorizzazione della Procura, sia quando si tratti di accedere a locali privati  oppure che siano contemporaneamente privati e adibiti ad attività economiche ma anche quando i locali aziendali e quelli privati sono separati ma comunicanti tramite porte o altri accessi.

La Cassazione con tale sentenza ha ribadito il principio dell’inviolabilità del domicilio privato ed ha respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate che sostenenva invece che le verifiche fossero state effettuate solo nei locali aziendali, senza accedere all’abitazione privata e che quindi non fosse necessaria l’autorizzazione della Procura.

La sentenza della Cassazione.

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