Si può lavorare da un altro Paese mantenendo la Partita IVA italiana? Guida per nomadi digitali in regime forfettario
Lavorare da Lisbona, Bali o Bangkok mantenendo clienti italiani e una partita IVA attiva in Italia è oggi una scelta comune tra i freelance digitali. Il fatto di spingersi al di fuori dei confini italiani può generare incertezza sulla possibilità di continuare ad usufruire del regime fiscale forfettario, perché questo regime è strettamente connesso con la residenza fiscale in Italia. La gestione di questo requisito può fare la differenza tra una situazione regolare ed una situazione che espone a contestazioni.
Il criterio decisivo dipende dalla residenza fiscale
La possibilità di continuare a operare in regime forfettario mentre si lavora da un altro Paese (europeo o extra-europeo) non è collegato al Paese in cui operano i clienti e nemmeno da quanto spesso ci si sposta al di fuori dell’Italia. Dipende dalla residenza fiscale del titolare della partita IVA. Una persona è considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha in Italia la residenza anagrafica, il domicilio oppure il centro dei propri interessi vitali (relazioni personali, familiari ed economiche). Finché questi elementi restano collegati all’Italia, il regime forfettario continua ad applicarsi regolarmente anche per periodi prolungati di lavoro da remoto in altri Paesi.
La soglia dei 183 giorni e il centro degli interessi vitali
Il parametro più citato e spesso frainteso è quello dei 183 giorni di permanenza fuori dall’Italia nell’arco dell’anno. La soglia dei 183 giorni è un indicatore che l’Amministrazione finanziaria valuta insieme ad altri elementi concreti: dove si trova l’abitazione stabile, dove risiedono i legami familiari, dove si concentra il centro degli affari e degli interessi economici. Un trasferimento reale con nuova abitazione, una vita quotidiana ed il centro dei propri interessi effettivamente spostati all’estero, porta a una diversa qualificazione della residenza fiscale indipendentemente dal fatto che la partita IVA resti formalmente aperta in Italia.
Soggiorno temporaneo o trasferimento stabile: la differenza che conta
La distinzione operativa è tra chi si sposta temporaneamente mantenendo il proprio centro di vita in Italia e chi trasferisce stabilmente la propria residenza altrove. Nel primo caso il regime forfettario resta pienamente valido: cambia il luogo da cui si lavora ma non la posizione fiscale. Nel secondo caso bisogna considerare il trasferimento reale e duraturo. In questo caso la residenza fiscale italiana viene meno e con essa il presupposto stesso per continuare ad applicare il regime forfettario che è riservato ai soggetti fiscalmente residenti in Italia.
L’eccezione per i residenti in UE e SEE
Esiste un’eccezione rilevante per chi si trasferisce in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo: in questo caso è possibile continuare ad applicare il regime forfettario anche da non residente, a condizione di produrre in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo. È una condizione da monitorare con attenzione, perché il superamento anche di un solo periodo d’imposta sotto quella soglia fa venire meno il presupposto per la deroga.
Cosa succede se la residenza fiscale si sposta stabilmente all’estero
Chi trasferisce realmente la propria vita e il proprio centro di interessi in un altro Paese senza rientrare nell’eccezione UE/SEE appena descritta, deve chiudere la Partita IVA italiana e iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Continuare a fatturare con Partita IVA italiana pur avendo di fatto trasferito stabilmente la propria residenza altrove espone a un rischio concreto di contestazione: la giurisprudenza di merito ha più volte confermato che il mantenimento della partita IVA italiana, in assenza di una residenza fiscale estera chiaramente e stabilmente dimostrata, può essere considerato elemento sufficiente per attrarre la residenza fiscale in Italia. Questo comporta la decadenza dal regime forfettario ed il recupero delle imposte non versate maggiorate di sanzioni e interessi.
La doppia imposizione e le convenzioni internazionali
Quando la residenza fiscale si sposta effettivamente all’estero, entra in gioco il rischio di doppia imposizione: lo stesso reddito potrebbe essere tassato sia dal Paese di nuova residenza sia, in assenza di un corretto disallineamento della posizione italiana, dall’Italia. Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con la maggior parte dei Paesi disciplinano questi casi. La loro applicazione corretta richiede che la residenza fiscale sia stata gestita in modo formalmente coerente fin dal momento del trasferimento e non ricostruita a posteriori in caso di controllo.
Domande frequenti

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Ogni percorso di lavoro da remoto ha caratteristiche proprie: la durata del soggiorno, il Paese di destinazione, il tipo di clientela. La gestione della residenza fiscale va sempre impostata caso per caso, prima del trasferimento e non dopo. Se vuoi un confronto diretto sulla tua situazione, puoi prenotare una consulenza conoscitiva di 15 minuti
