Il Decreto Legge n.83 del 22 giugno 2012, recante ‘Misure urgenti per la crescita del Paese’ introduce un altro tipo di società a responsabilità limitata, quella ‘a capitale ridotto’. Questo tipo di s.r.l. si dovrebbe affiancare alla società a responsabilità limitata semplificata di cui all’art. 2463bis del Codice Civile introdotto non molto tempo fa dal nostro Governo.
Nota bene (aggiornamento di giugno 2013): Con la pubblicazione del Decreto legge voluto dal Governo Letta, a giugno 2013 di fatto la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto è stata eliminata, poiché per la srl semplificata non esiste più il vincolo dell’età. Possono costituire la società anche gli over 35, così come i soci possono cedere quote a chi ha più di trentacinque anni.
Cosa prevede questa nuova tipologia di società a responsabilità limitata?
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, Supplemento Ordinario n. 129:
Art. 44 Societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice civile, la societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della costituzione. 2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l’amministrazione della societa’ puo’ essere affidata a una o piu’ persone fisiche anche diverse dai soci. 3. La denominazione di societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.
In altre parole, se l’articolo 2463bis del Codice Civile si riferisce alla società a responsabilità limitata semplificata che possono costituire gli under 35 (leggi qui le caratteristiche della s.r.l. semplificata) questa nuova società si riferisce a chi ha già compiuto quest’età.
Aggiornamento 30 ottobre 2012: Con circolare del 30 ottobre 2012 l’Assonime (Associazione Italiana fra Società Italiane per Azioni) ha interpretato diversamente la norma al riguardo prevedendo che la Srl a capitale ridotto possa essere costituita da tutti i soggetti con maggiore età, quindi anche gli under 35. Cfr. articolo de IlSole24Ore: Srl a capitale ridotto anche per under 35
Le caratteristiche in breve sono:
1. L’atto costitutivo della S.r.l. a capitale ridotto prevede le informazioni richieste dall’art. 2463-bis, comma 2, c.c. per la costituzione della S.r.l. semplificata ma l’ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione (da qui ‘il capitale ridotto’);
2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico ma non esiste un modello standard come per la semplificata inoltre l’atto notarile non sarà ‘gratuito’;
3. L’amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci;
4. Negli atti e la corrispondenza bisognerà indicare che si tratta di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che il capitale è stato interamente sottoscritto e versato ed il riferimento al Registro delle Imprese presso cui la società è iscritta.
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