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Nuovo minimo dal 2012, cosa devo fare?Chi rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa (leggi il mio ultimo articolo al riguardo) può continuare (o iniziare da quest’anno) la sua attività lavorativa usufruendo della tassazione agevolata al 5%.

Le fatture emesse dal 1 gennaio 2012 non dovranno contenere più la ritenuta d’acconto che veniva applicata dai minimi fino al 31 dicembre scorso. Ricordo brevemente che per i minimi vale il principio di cassa e si applica sia ai professionisti che agli imprenditori che hanno adottato questo regime supersemplificato.

Pertanto, nel calcolo dei compensi e dei ricavi percepiti (così come delle spese relative all’attività svolta), si deve tener conto di quella che viene chiamata in gergo tecnico la ‘manifestazione finanziaria’ degli stessi ossia la movimentazione di denaro relativa alle operazioni effettuate.

Tra le spese relative all’attività hanno rilievo sicuramente quelle relative ai contributi previdenziali. E’ d’obbligo per i minimi sottrarre dal proprio reddito quanto versato per la previdenza, tali contributi sono oneri deducibili cioé abbattono la base imponibile (il reddito che sarà tassato al 5%)

E’ chiaro fin qui quanto detto per chi incomincia quest’anno la sua attività ma cosa succede per chi già lavorava l’anno precedente e si trova con fatture di fine anno non pagate? In analogia con quanto ho scritto per chi diventerà ‘ex minimo’, si deve tener conto di quanto previsto dalla normativa. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che non vi sarà applicazione della ritenuta d’acconto. Stante il criterio di cassa si dovrà quindi emettere una nota di variazione inerente la ritenuta d’acconto applicata sulle fatture ante 2012. Vi sono due casi particolari però:

  • il primo derivante dalla Risoluzione n. 138/E dell’Agenzia delle Entrate del 2009, secondo la quale la percezione di un assegno circolare concorre a formare la base imponibile nell’anno stesso e non quando l’assegno viene effettivamente versato;
  • nel caso di bonifico partito entro la fine dicembre, va bene l’assoggettamento a ritenuta della somma ma il reddito viene imputato l’anno successivo (quando gli importi sono sul vostro conto).
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