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Come ho scritto nell’articolo ‘Start up innovative, la guida web all’iscrizione’, Infocamere, la società informatica delle Camere di Commercio Italiane, aveva indicato come scadenza per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese delle start up costituite prima del 19 dicembre 2012, il 17 febbraio 2013.

Perchè queste date?

Il 19 dicembre 2012 è la data di conversione in legge (LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221) del Decreto Sviluppo-Bis (DL 179/2012) in cui è stata introdotta la start up innovativa. Queste società, se costituite da non più di 2 anni dalla data di conversione del decreto (il 19 dicembre 2012) hanno avuto la possibilità di presentare un’attestazione al Registro delle Imprese per godere di tutte le agevolazioni previste in materia di start up innovative entro il 17 febbraio 2013.

Infocamere ha posto al ministero dello Sviluppo economico un quesito relativo alla possibilità di depositare la domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese (quella dedicata appunto alle start up innovative) anche nel caso in cui sia scaduto questo termine, quindi in data successiva al 17 febbraio 2013.

Il ministero dello Sviluppo economico ha fornito oggi una risposta positiva, dichiarando che le Camere di Commercio possono accettare le attestazioni di possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 221 anche dopo il 17 febbraio 2013.

I requisiti per le start up

Il Ministero ha chiarito che le domande di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese possono essere accettate dopo il 17 febbraio ma permangono gli altri requisiti:

  •     la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;
  •     la società deve essere costituita e operare da non più di quarantotto mesi;
  •     deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  •     il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  •     non deve distribuire o aver distribuito utili;
  •     deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  •     non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.[/warning_box]

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