Allo statuto standard di una società a responsabilità limitata semplificata si possono apportare variazioni. Questo è riportato nel parere del Ministero della Giustizia recepito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3657/C.
Ricordo che la società a responsabilità limitata semplificata prevede la possibilità di costituire una srl con un capitale simbolico di un euro e con spese di costituzione notarili gratuite, potendo i notai usare solo il ‘modello standard’ di statuto predisposto dal Ministero della Giustizia al quale non si potevano quasi apportare modifiche o variazioni di sorta (dati dei soci, indicazione della durata dell’organo amministrativo, data di chiusura degli esercizi sociali).
Sia il Ministero della Giustizia che il Ministero dello Sviluppo Economico stabiliscono ora che vi può essere una deroga alla costituzione della srls basata solo sullo statuto standard. In questo caso però l’intervento del notaio per la stesura di un atto costitutivo ‘su misura’ deve essere retribuito.
Differenze tra srl semplificata e srl a capitale ridotto [*]
A questo punto le differenze tra la società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto diventano veramente minime, considerato che per la srlcr non esisteva già uno statuto standard e ci si doveva affidare all’intervento del notaio per la redazione dello stesso e che entrambe le tipologie di srl prevedono un capitale inferiore ai 10.000 euro. Nella srl semplificata gli amministratori però possono essere nominati solo tra i soci.
[*] Con la pubblicazione del Decreto legge voluto dal Governo Letta in materia di lavoro, di fatto la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto è stata eliminata, poiché per la srl semplificata non esiste più il vincolo dell’età. Possono costituire la società anche gli over 35, così come possono cedere quote a chi ha più di trentacinque anni.
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